Avvocato Svizzero
Il riconoscimento dei titoli conseguiti in Svizzera
Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera avviene in applicazione alla legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra.
L' Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici.
Di conseguenza sono state introdotte agevolazioni che rendono la situazione dei cittadini elvetici di fatto analoga a quella dei cittadini comunitari, ad esempio la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000.
In base all'Accordo, i professionisti che intendano ottenere il riconoscimento del titolo professionale conseguito nella Confederazione Svizzera possono presentare domanda. Nel caso in cui dall'esame della domanda di riconoscimento emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, all'interessato può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale.
In base all’allegato III dell’Accordo, recante Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, l’Italia e la Svizzera hanno convenuto di applicare tra di loro gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento.
Normativa di interesse
- Legge 15 novembre 2000, n. 364
- Direttiva 36/2005/CE
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206
- Direttiva 98/5/CE
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 96